CEDOLARE SECCA: LE NOVITA’ 2024

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Dal primo gennaio 2024 le aliquote della cedolare secca saliranno a 3.

Per gli affitti degli immobili con contratti di locazione brevi, dal 2024, con le novità introdotte dalla legge di Bilancio n. 213/2023, si aggiunge alle aliquote del 10% e del 21% quella del 26%.

Questa è la principale novità in arrivo per questo nuovo anno mentre le altre regole per la tassazione degli affitti sono destinate a rimanere invariate, almeno per il momento.

Ma facciamo un’po’ di chiarezza su questo nuovo aspetto.

La tassazione del 26 % si applicherà alle locazioni brevi di durata non superiore a 30 giorni ma, stando a quanto indicato dalla Legge di Bilancio, relativamente al primo immobile verrà applicata ancora l’aliquota ordinaria pari al 21% e qualora vengano dati in locazione più immobili si potrà scegliere su quale di questi applicarla. Questo significa, in altre parole, che l’aliquota al 26% viene applicata solo e soltanto per il secondo immobile ed i successivi.

Rimangono invariate le aliquote per gli altri tipi di locazione.

Ricordiamo che:

  • Aliquota al 21% per le locazioni a canone libero ( 4+4 )
  • Aliquota al 10% per le locazioni a canone concordato ( 3+2)

E’ importante inoltre sapere che la cedolare secca è un imposta sostitutiva dell’IRPEF e può essere applicata solo su unità abitative e le loro pertinenze (solo quelle comprese fra le categorie catastali A1 e A11 ad esclusione dell’A10) . Possono scegliere questo tipo di tassazione solo le persone fisiche, sono escluse quindi tutte le società e anche le persone titolari di partita IVA.

Aderire all’ imposta sostitutiva comporta anche degli sgravi fiscali per quanto riguarda le addizioni comunali e regionali. Anche per l’imposta di bollo e di registro è esclusa dal pagamento.

Se invece non si rientra in questi parametri, siamo quindi società o titolari di partita IVA, oppure abbiamo più di 4 immobili destinati alla locazione breve per ciascun periodo di imposta, dobbiamo aderire alla tassazione ordinaria. In questo regime si prevede che il 95% del canone annuo per i contratti a libero mercato (66,50% del canone nel caso di canoni concordati nei comuni ad alta tensione abitativa), si sommi agli altri redditi percepiti durante l’anno, e venga tassato secondo lo scaglione di riferimento.

Certi che le informazioni che ti abbiamo dato in questo articolo potranno esserti utili ti invitiamo a contattarci per ulteriori chiarimenti o consigli su come e quando applicare questo tipo di tassazione.

Puoi chiamarci allo 0583997201 o inviarci una mail a info@marcocatelli.it , ti risponderemo nel più breve tempo possibile!

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