L’accettazione dell’eredità

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Quando si parla di eredità iniziamo sempre a porci molteplici interrogativi in quanto risulta un argomento articolato e difficoltoso da comprendere. Con questo articolo speriamo di chiarire molti dei tuoi interrogativi e delineare al meglio tutti i passaggi da seguire quando ci troviamo in questa circostanza.

Alla morte del de cuius si apre la suddetta successione dove però troviamo subito davanti a noi un grande bivio: successione legale o successione con testamento!

Nella successione legale si seguiranno le indicazioni fatte dalla legge in quanto non è presente il testamento quindi verranno interpellati i parenti più stretti del de cuius.

Un’pò differente è la situazione della successione con testamento dove i beneficiari denominati appunto “chiamati“ vengono interpellati per aprire il testamento . Tuttavia coloro che sono indicati nel testamento del patrimonio ereditario non lo acquisiscono per effetto della “semplice” apertura della successione: prima verranno chiamati appunto “chiamati” all’eredità e diventano invece “eredi” una volta che essi abbiano effettuato l’accettazione dell’eredità. Una situazione diversa la troviamo con il legatario: la suddetta figura si presenta quando il defunto desidera lasciare una determinata cosa al legatario (in questo modo il soggetto si “lega” alla cosa denominata) e soprattutto il legatario si trova in una situazione del tutto favorevole in quanto quest’ultimo mai sarà tenuto a pagare i debiti ereditari con il proprio patrimonio personale.

Torniamo però a parlare di accettazione. Ricordiamo sempre che mediante l’accettazione dell’eredità il chiamato pone in essere unatto giuridico che lo qualifica come erede, subentrando nella titolarità dell’asse ereditario; inoltre l’atto dell’accettazione è irrevocabile e si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione.  

Ne esistono diversi tipi:

  • Accettazione espressa
  • Accettazione tacita
  • Accettazione con beneficio d’inventario
  • Accettazione presenta

L’accettazione espressa si ha quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede: si sottoscrive quindi la propria volontà di accettare o di assumere il titolo di erede.

Mentre l’accettazione tacita si verifica quando l’erede compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare l’eredità e che egli avrebbe diritto di fare solo in qualità di erede. In altre parole, è un’accettazione che si deduce dal comportamento dell’erede, senza una dichiarazione esplicita. Si distingue invece l’accettazione con beneficio d’inventario perché siconsente di tenere separati il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Infine troviamo l’accettazione presunta:  si tratta, quindi, di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde da qualsiasi manifestazione di volontà, quanto dal compimento di alcun atto da parte del chiamato. Inevitabilmente la legge presume che l’erede abbia accettato l’eredità. Questa presunzione si basa su determinate condizioni o comportamenti che, secondo la legge, implicano l’accettazione dell’eredità.

Con questo articolo speriamo di aver chiarito questo argomento tanto discusso quanto controverso.

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